(massima n. 1)
È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l'azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, di cui all'art. 482 c.p.c., decorrerà dalla notifica del secondo precetto.