(massima n. 1)
Il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore č legittimo qualora sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., poiché in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo.