(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali - non si applica allorquando gli anzidetti enti ed amministrazioni siano citati quali terzi in procedure espropriative ex art. 543 c.p.c..