(massima n. 1)
Il decreto di rigetto della Corte d'Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio "ex lege" Pinto, non č impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione - adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessitā di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia - privo, pertanto, dei caratteri di decisorietā e definitivitā, stante la possibilitā di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice.