(massima n. 1)
La inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a sé stessa e non incide pertanto né sulla efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione.