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Articolo 399 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito della citazione e della risposta

Dispositivo dell'art. 399 Codice di procedura civile

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata (1).

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni (2).

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319 (3).

Note

(1) Comma così sostituito dalla l. 18-10-1977, n. 793.
(2) La mancata costituzione comporta direttamente la declaratoria di improcedibilità, non essendo applicabile la disciplina della riassunzione. Non sono previste preclusioni per quanto riguarda il termine di comparizione. Si ritiene, pertanto, che il convenuto si possa costituire fino alla prima udienza.
(3) Comma così sostituito ex art. 79, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo precedente, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 314». L'art. 399 comma terzo, anche a seguito delle modifiche introdotte agli inizi degli anni '90, continuava alquanto anacronisticamente a mantenere il riferimento alle sentenze del conciliatore, nonché il rinvio alle modalità di costituzione di cui all'art. 314, norma questa comune sia al pretore [v. 8 nota (1)] che al conciliatore. Il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 trae spunto dalle modifiche di carattere più generale, da un lato per adeguare la norma alla soppressione dell'ufficio del pretore, e dall'altro per correggere, per le ipotesi di revocazione dinanzi al giudice di pace, il richiamo alla norma relativa alle modalità di costituzione, che è appunto l'art. 319.

Spiegazione dell'art. 399 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la costituzione in giudizio delle parti.
Per quanto concerne l'onere posto in capo all'attore di costituirsi in giudizio, occorre distinguere a seconda che la revocazione sia proposta avanti il tribunale e la corte d'appello, ovvero il giudice di pace e la Corte di Cassazione.

Se proposta avanti il Tribunale o la Corte d’appello, l'attore dovrà depositare, entro venti giorni dalla notificazione della citazione, nella cancelleria del giudice adito, l'originale dell'atto di citazione stesso e la copia autentica della sentenza (la mancata produzione della copia autentica della sentenza determina l'inammissibilità della domanda, e ciò anche se l'attore si sia costituito tempestivamente).
In caso di mancata costituzione, ne conseguirà l’immediata declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione proposta, mentre non trova applicazione la disciplina della riassunzione ex art. 171 del c.p.c. e art. 307 del c.p.c., né quella prevista per l’appello ex art. 348 del c.p.c..
Il termine di comparizione deve comunque rispettare la previsione dell'art. 163 bis del c.p.c..

La sanzione della improcedibilità per mancata costituzione dell’attore opera anche nel caso in cui, nel termine di venti giorni successivi alla notificazione dell’istanza, si sia costituito il convenuto in revocazione.
Nel giudizio di revocazione, la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 399 del c.p.c., in forza del quale viene fissato per la costituzione del convenuto lo stesso termine previsto per quella dell'attore (venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo), non comporta alcuna deroga al principio generale di cui all'art. 171 del c.p.c., con la conseguenza che, anche in tale giudizio, la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.
Per i giudizi avanti il giudice di pace, dovendosi osservare le forme e le modalità di cui all'art. 319 del c.p.c., il deposito e la costituzione potrà avvenire anche in udienza.
La norma in esame non si applica alla revocazione contro le sentenze della Corte di Cassazione.

Al procedimento di revocazione devono partecipare gli stessi soggetti che avevano preso parte al processo conclusosi con la sentenza revocanda.

Massime relative all'art. 399 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1233/2020

In tema di processo tributario, ai fini del ricorso per revocazione ordinaria č sufficiente l'indicazione degli estremi della sentenza, senza che sia anche necessaria la sua allegazione, non essendo tale onere contemplato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo applicabile l'art. 399 c.p.c.. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/08/2015).

Cass. civ. n. 3691/2011

Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 c.p.c. stabilisce, a pena di improcedibilitā, l'onere per la parte, tra l'altro, di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; a tal fine, in assenza di un'espressa indicazione legislativa circa la necessitā che il deposito avvenga o meno in originale, deve ritenersi che l'avvenuto deposito di una copia di detta citazione costituisca una mera irregolaritā non lesiva dei diritti della controparte, purché vi sia conformitā tra copia ed originale e quest'ultimo venga poi depositato all'udienza di comparizione.

Cass. civ. n. 3742/2001

Č improcedibile l'appello avverso la sentenza emessa a conclusione di una domanda di revocazione se l'appellante non ottempera all'obbligo di depositare la sentenza di cui ha chiesto al primo giudice la revocazione, ossia la prima sentenza di primo grado, perché il giudizio di appello avverso la decisione pronunciata per la revocazione č anch'esso un giudizio di revocazione e pertanto anche in tale grado, per consentire al giudice dell'appello di decidere sui motivi di revocazione e di impugnazione, č applicabile l'art. 399 c.p.c., a norma del quale deve esser depositata la copia autentica della sentenza oggetto della domanda di revocazione.

Cass. civ. n. 705/1993

Il procedimento di revocazione di sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione si svolge nelle forme proprie del giudizio di legittimitā, con la conseguenza che la costituzione dell'intimato resta regolata dall'art. 370 c.p.c. (notificazione del controricorso e successivo deposito dello stesso) e non č soggetta alla disposizione dell'art. 399 c.p.c.

Cass. civ. n. 2691/1978

Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 secondo comma c.p.c., ove fissa per la costituzione del convenuto lo stesso termine previsto per quella dell'attore (venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo), non comporta alcuna deroga al principio generale di cui all'art. 171 secondo comma c.p.c., con la conseguenza che, anche in detto giudizio, la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

Cass. civ. n. 2266/1951

La sanzione di improcedibilitā stabilita dall'art. 399 c.p.c. a carico dell'attore in revocazione che nei venti giorni dalla notificazione dell'istanza non si costituisca nella cancelleria del giudice adito, opera anche nel caso in cui, nel termine predetto, siasi invece costituito il convenuto in revocazione.

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