La norma in esame disciplina la
costituzione in giudizio delle parti.
Per quanto concerne l'onere posto in capo all'
attore di costituirsi in giudizio, occorre distinguere a seconda che la
revocazione sia proposta avanti il
tribunale e la
corte d'appello, ovvero il
giudice di pace e la
Corte di Cassazione.
Se proposta avanti il Tribunale o la Corte d’appello, l'attore dovrà depositare, entro venti giorni dalla
notificazione della
citazione, nella
cancelleria del giudice adito, l'originale dell'atto di citazione stesso e la
copia autentica della sentenza (la mancata produzione della copia autentica della sentenza determina l'inammissibilità della domanda, e ciò anche se l'attore si sia costituito tempestivamente).
In caso di mancata costituzione, ne conseguirà l’immediata declaratoria di
improcedibilità dell’impugnazione proposta, mentre non trova applicazione la disciplina della riassunzione ex
art. 171 del c.p.c. e
art. 307 del c.p.c., né quella prevista per l’appello ex
art. 348 del c.p.c..
Il termine di comparizione deve comunque rispettare la previsione dell'
art. 163 bis del c.p.c..
La sanzione della improcedibilità per mancata costituzione dell’attore opera anche nel caso in cui, nel termine di venti giorni successivi alla notificazione dell’istanza, si sia costituito il
convenuto in revocazione.
Nel giudizio di revocazione, la previsione contenuta nel secondo comma dell’
art. 399 del c.p.c., in forza del quale viene fissato per la costituzione del convenuto lo stesso termine previsto per quella dell'attore (venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo), non comporta alcuna deroga al principio generale di cui all'
art. 171 del c.p.c., con la conseguenza che, anche in tale giudizio, la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza davanti al
giudice istruttore.
Per i giudizi avanti il giudice di pace, dovendosi osservare le forme e le modalità di cui all'
art. 319 del c.p.c., il deposito e la costituzione potrà avvenire anche in udienza.
La norma in esame non si applica alla revocazione contro le sentenze della Corte di Cassazione.
Al procedimento di revocazione devono partecipare gli stessi soggetti che avevano preso parte al processo conclusosi con la sentenza revocanda.