(massima n. 1)
Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 secondo comma c.p.c., ove fissa per la costituzione del convenuto lo stesso termine previsto per quella dell'attore (venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo), non comporta alcuna deroga al principio generale di cui all'art. 171 secondo comma c.p.c., con la conseguenza che, anche in detto giudizio, la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.