(massima n. 1)
Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 c.p.c. stabilisce, a pena di improcedibilitą, l'onere per la parte, tra l'altro, di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; a tal fine, in assenza di un'espressa indicazione legislativa circa la necessitą che il deposito avvenga o meno in originale, deve ritenersi che l'avvenuto deposito di una copia di detta citazione costituisca una mera irregolaritą non lesiva dei diritti della controparte, purché vi sia conformitą tra copia ed originale e quest'ultimo venga poi depositato all'udienza di comparizione.