(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 309 c.p.c., secondo la quale, se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla udienza il giudice provvede a norma dell'art. 181, primo comma, c.p.c., nel senso che deve fissare un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, si riferisce anche all'ipotesi che l'assenza delle parti si verifichi ad una udienza collegiale; di conseguenza il giudice collegiale, accertata la mancata comparizione di tutte le parti costituite all'udienza di discussione, è tenuto ad uniformarsi al combinato disposto dai citati artt. 309 e 181 c.p.c., e non può assegnare d'ufficio la causa a sentenza, la quale, se indebitamente emessa, è suscettibile d'impugnazione per violazione della richiamata normativa, sempre che il suo contenuto pregiudichi la parte impugnata.