(massima n. 1)
La disciplina dell'inattivitą delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, non ostandovi la specialitą del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, primo comma c.p.c., la mancata comparizione di entrambe le parti non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilitą dell'appello.