(massima n. 1)
È nulla per violazione dell'art. 309 c.p.c. la sentenza emessa a seguito di un giudizio di appello nel corso del quale la causa sia stata assegnata a decisione nonostante la comparizione alla prima udienza, per l'appellante, non del procuratore fornito della procura ad litem, ma di altro che del primo sia soltanto domiciliatario. In tale ipotesi, infatti, nella contumacia dell'appellato (che, peraltro, non potrebbe chiedere che si proceda in assenza della controparte), il giudice è tenuto, alla stregua dell'art. 181 c.p.c., a fissare una nuova udienza, e, in caso di mancata comparizione anche in tale occasione, a cancellare la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, applicabile, come il citato art. 181, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., anche al procedimento d'appello.