(massima n. 1)
Durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma, c.p.c., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che č inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullitā per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa.