Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 220 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pronuncia del collegio

Dispositivo dell'art. 220 Codice di procedura civile

Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio (1).

Il collegio, nella sentenza (2) che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro (3) (4).

Note

(1) Il termine "collegio" utilizzato nella norma è stato conservato impropriamente dal legislatore: a seguito della riforma del 1998 deve essere inteso come organo giudicante, sia in composizione monocratica che collegiale, a seconda della materia trattata.
Il giudizio di verificazione non rientra, infatti, tra le cause che l'art. 50bis ha riservato al tribunale in composizione collegiale.
(2) La norma stabilisce che il collegio decide con sentenza: pertanto, si ritiene che il giudizio di verificazione sia un giudizio di accertamento dell'autenticità della scrittura, che può avere carattere incidentale se proposto in corso di causa.
Se il giudizio di verificazione è stato proposto in via principale, la sentenza sarà definitiva; se è stato proposto in via incidentale bisogna distinguere se la rimessione al collegio è stata parziale o totale (nel primo caso la sentenza sarà non definitiva, nel secondo potrà essere tanto definitiva, 277, quanto non definitiva, 279).
(3) Importo tradotto in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002, ex art. 51, c. 2 e 3, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
(4) La possibilità di condannare la parte alla pena pecuniaria rientra tra i poteri discrezionali del giudice.

Ratio Legis

La previsione di una condanna alla pena pecuniaria induce a ritenere che secondo il legislatore la parte abbia il dovere di non mentire circa l'appartenenza o meno a sé della scrittura o sottoscrizione.

Spiegazione dell'art. 220 Codice di procedura civile

Il procedimento sull’istanza di verificazione si conclude con sentenza che, secondo la giurisprudenza, è in ogni caso definitiva; la relativa pronuncia non rientra nelle ipotesi tassative previste dall’art. 50 bis del c.p.c. e per le quali è stabilita la riserva di collegialità.
Qualora il procedimento si concluda con esito positivo, la sentenza che accerta l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione attribuirà al documento l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2702 del c.c..
La norma prevede che in tal caso il giudice potrà decidere se condannare o meno alla pena pecuniaria ivi indicata la parte che, disconoscendo la propria scrittura o sottoscrizione, abbia negato l'autenticità del documento medesimo.
La giurisprudenza ritiene che sia anche ammissibile una condanna per lite temeraria ex art. 96 del c.p.c..
Se, al contrario, il procedimento di verificazione dovesse avere esito negativo, la relativa pronuncia si limiterà a dichiarare non la falsità, ma la non autenticità del documento stesso, privandolo di ogni efficacia probatoria e così rendendolo inutilizzabile.

Massime relative all'art. 220 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23433/2013

Il giudice della causa, in cui sia stata prodotta una scrittura privata disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza, proposta in via incidentale, di verificazione della stessa scrittura, non rilevando in senso contrario la disposizione di cui all'art. 220, primo comma, cod. proc. civ., che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che è quella della sua spettanza non all'istruttore, ma al collegio.

Cass. civ. n. 5929/2012

In tema di istanza di verificazione della scrittura privata in via incidentale, poichè l'art. 220 cod. proc. civ. è norma che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che è quella della sua spettanza non all'istruttore, ma al collegio, mentre la regola di competenza sull'istanza è quella implicitamente desumibile dal primo comma dell'art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve farsi dallo stesso tribunale investito della causa in cui la verificazione viene chiesta. Ne deriva che, quando l'incidente di verificazione insorga davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui all'art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., e, pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere la decisione sull'incidente al tribunale in composizione collegiale invocando l'art. 220 cod. proc. civ., che non esprime una regola di competenza.

Cass. civ. n. 2579/2009

In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dipendente bancario, accusato di appropriazione indebita, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contrastanti accertamenti peritali sulla paternità della sigla apposta sul documento contabile, aveva ritenuto che permanessero margini di dubbio sulla sicura attribuzione del comportamento al lavoratore licenziato).

Cass. civ. n. 14227/1999

Il giudice del merito, benché abbia disposto consulenza grafica per verificare l'autografia di una scrittura disconosciuta, se l'indagine esperita non è giunta a risultati del tutto rassicuranti, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova obiettivamente conferente, quali la prova testimoniale, le presunzioni semplici, comprese quelle desunte da fatti acquisiti a mezzo prova testimoniale, il comportamento processuale delle parti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità.

Cass. civ. n. 12012/1992

Nell'ipotesi in cui la causa sia stata rimessa dall'istruttore al collegio, per la sola decisione in ordine alla questione incidentale relativa all'istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta (art. 220 c.p.c.), è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza che abbia deciso la causa anche nel merito, nonostante la parte non avesse formulato le proprie conclusioni definitive e non avesse svolto le sue difese nel merito, atteso che il principio dettato dall'art. 189 c.p.c., secondo cui «la rimessione investe il collegio di tutta la causa», riguarda le diverse ipotesi in cui la causa sia stata rimessa al collegio a norma dell'art. 187 comma 2 per la decisione superata di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!