(massima n. 1)
In tema di accertamento dell'autenticitą della sottoscrizione di scrittura privata, atteso che criteri di cui all'art. 215 c.p.c. hanno valenza generale, deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto e deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessitą di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.