(massima n. 1)
La mancata contestazione della conformitā della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilitā della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. č diretto ad escludere la prova della riferibilitā della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticitā del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticitā del documento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2015).