(massima n. 2)
L'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'art. 112 c.p.c., cosituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, né tanto meno come vizio della motivazione.