(massima n. 1)
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 cod. civ., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, giunto alla conclusione della falsità delle dichiarazioni del convenuto, pur contenute in un documento recante la sua sottoscrizione, risultata autentica all'esito della querela di falso, sulla base della constatazione che il documento era stato redatto su un foglio di macchina fotocopiatrice già utilizzato, che esso era tagliato nella parte superiore e non in quella inferiore, come normalmente avviene quando si vuole eliminare lo spazio bianco rimanente, che veniva speso il nome di una società per un debito personale e garantito con beni personali, e che vi era un documento coevo avente lo stesso oggetto).