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La fotocopia ha valore legale?

La fotocopia ha valore legale?
La Corte di Cassazione ha precisato che la fotocopia ha valore di prova documentale solo se non viene tempestivamente contestata in giudizio.
Il caso sottoposto al vaglio degli Ermellini vede esplicarsi tale vicenda.

Avverso la decisone del giudice di primo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva appello una s.r.l., lamentando come i documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria fossero delle semplici fotocopie.
Tuttavia, il giudice d’appello, riteneva di non potere avvalorare le richieste della società debitrice, in quanto, la stessa, si era solo limitata a dedurre, nel corso delle precedenti fasi di giudizio, come i documenti prodotti dal creditore fossero delle copie fotostatiche, non operando alcuna specifica contestazione.

Avverso tale decisone, la debitrice proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha preliminarmente sottolineato come la fotocopia abbia valore di prova documentale (al pari di qualsiasi altro contratto o scrittura privata) solo se non contestata formalmente dall’avversario in giudizio.
Tale contestazione, deve essere, innanzitutto, specifica e motivata, ovvero indicare i motivi per cui il documento sia da ritenersi non conforme all’originale e dunque invalido.
Deve essere, poi, tempestiva ovvero operata nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Pertanto nel caso in esame, essa doveva essere effettuata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e non in un momento successivo; e quindi è stata considerata tardiva e per l’effetto il documento è stato considero valido.

Per tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto, in quanto infondato ed ha precisato che: “in relazione all’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”.


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