Avverso la decisone del giudice di primo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva appello una s.r.l., lamentando come i documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria fossero delle semplici fotocopie.
Tuttavia, il giudice d’appello, riteneva di non potere avvalorare le richieste della società debitrice, in quanto, la stessa, si era solo limitata a dedurre, nel corso delle precedenti fasi di giudizio, come i documenti prodotti dal creditore fossero delle copie fotostatiche, non operando alcuna specifica contestazione.
Avverso tale decisone, la debitrice proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha preliminarmente sottolineato come la fotocopia abbia valore di prova documentale (al pari di qualsiasi altro contratto o scrittura privata) solo se non contestata formalmente dall’avversario in giudizio.
Tale contestazione, deve essere, innanzitutto, specifica e motivata, ovvero indicare i motivi per cui il documento sia da ritenersi non conforme all’originale e dunque invalido.
Deve essere, poi, tempestiva ovvero operata nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Pertanto nel caso in esame, essa doveva essere effettuata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e non in un momento successivo; e quindi è stata considerata tardiva e per l’effetto il documento è stato considero valido.
Per tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto, in quanto infondato ed ha precisato che: “in relazione all’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all’ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”.