(massima n. 1)
Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltā di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma č rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale(Nella specie, il disconoscimento riguardava la conformitā della copia fotostatica all'originale). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/02/2018).