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Articolo 820 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termini per la decisione

Dispositivo dell'art. 820 Codice di procedura civile

Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

In ogni caso il termine può essere prorogato:

  1. a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
  2. b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l'istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza (1)(2).

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

  1. a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
  2. b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
  3. c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
  4. d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni (3).

Note

(1) La norma in esame attribuisce alle parti la facoltà di concordare un termine entro cui il collegio arbitrale deve necessariamente pronunciarsi. Nel caso in cui le parti abbiano omesso di fissare tale termine è la norma stessa che dispone il termine legale per la pronuncia del lodo pari a 180 giorni dall'accettazione della nomina. Si precisa che tale termine può essere anche oggetto di proroga richiesta da tutte le parti o tramite ordinanza del Presidente del Tribunale previa richiesta motivata di una delle parti o degli arbitri. La proroga può essere richiesta solamente una volta.
(2) Gli arbitri devono decidere secondo diritto, fatta eccezione per il caso in cui siano le parti stesse a chiedere agli arbitri di pronunciarsi secondo equità. La decisione viene assunta a maggioranza dei voti con la partecipazione di tutti gli arbitri, deve essere redatta per iscritto e sottoscritta dagli arbitri con l'indicazione della data delle sottoscrizioni. Il lodo dovrà essere poi comunicato a ciascuna parte mediante consegna dell'originale o di una copia conforme all'originale e produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione.
(3) Si precisa che il termine per la pronuncia del lodo non è soggetto alla sospensione feriale ai sensi della l. 742/1969 poiché tale istituto è tipico della giurisdizione, mentre l'arbitrato costituisce espressione di un'autonomia negoziale rinvenendo il proprio fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 820 Codice di procedura civile

Con gli articoli da 820 a 824 del c.p.c. vengono indicati agli arbitri i termini per l'esecuzione del proprio mandato ed i requisiti che il lodo deve avere.
Il termine per la pronuncia del lodo assume particolare rilievo in quanto è proprio ciò che caratterizza la procedura arbitrale rispetto a quella giudiziaria, costituendo proprio la ragione che può spingere le parti litiganti a preferire l'arbitrato rispetto al giudice togato (possono in tal modo avere la sicurezza di ottenere una decisione in un periodo di tempo prestabilito).

Ai commi 1 e 2 viene innanzitutto disposta la piena disponibilità per le parti relativamente alla durata del giudizio arbitrale, nonchè l'intervento soltanto sussidiario della legge in caso di mancata indicazione delle parti.
L’interpretazione che viene data a tale parte della disposizione è nel senso che le parti possano fissare non solo un termine diverso, maggiore o minore rispetto a quello indicato nel secondo comma, ma anche un dies a quo diverso da quello dell'accettazione degli arbitri.

Tale termine può essere prorogato su concorde richiesta di tutte le parti oppure, su istanza di una delle parti o degli arbitri, con ordinanza del presidente del tribunale; in ogni caso, affinchè la proroga possa essere tempestiva, occorre che la stessa avvenga prima della scadenza del termine.

Il termine per la pronuncia del lodo deve essere unico e finale e sia le parti che i loro rispettivi difensori non possono rimettere semplicemente alla volontà degli arbitri la determinazione del termine; tale circostanza comporterebbe l’applicazione della previsione residuale di cui al secondo comma, che dispone l'assegnazione del termine di legge in caso di mancata fissazione ad opera delle parti.
Il termine si considera rispettato quando, oltre alla mera deliberazione del dispositivo, venga redatto e sottoscritto l'intero lodo.
Esso inizia a decorrere dalla data di accettazione degli arbitri o dall'ultima accettazione, se gli arbitri sono più e l'accettazione non sia avvenuta contemporaneamente, e deve essere conteggiato ai sensi dell'art. 155 del c.p.c..
Tra i casi di proroga ex lege, rappresenta una novità l'ipotesi di proroga per provvedere alla modifica della composizione del collegio arbitrale o alla sostituzione dell'arbitro unico.

Il quarto comma di questa norma si occupa della sospensione del termine per la pronuncia del lodo, disponendo che il termine rimane sospeso in ogni caso di sospensione del processo arbitrale.
Trattandosi di sospensione, il termine rincomincerà a decorrere dal giorno in cui è depositata presso gli arbitri l'istanza di prosecuzione e se il termine residuo è inferiore a novanta giorni, si estenderà sino a raggiungere tale durata.
Trattandosi di procedimento rituale, valgono le regole sulla sospensione nel periodo feriale, in quanto termine di natura processuale.

La norma in esame si ritiene inapplicabile all'arbitrato irrituale, tesi tuttavia criticata da una parte della dottrina, la quale argomenta dalla identità di natura e di struttura dei due tipi di arbitrato nonché dal rilievo secondo cui, le differenze strutturali tra arbitrato rituale e arbitrato libero non impediscono di applicare, analogicamente, a quest'ultimo le norme relative all'attuazione del mandato conferito agli arbitri dalle parti, il quale si presenta identico nelle due forme.

Qualora il compromesso per arbitrato irrituale non disponga di un termine per la pronuncia del lodo ed in mancanza di un successivo accordo tra le parti, sarà il giudice a provvedere su istanza di parte ai sensi dell'art. 1183 del c.c..

Massime relative all'art. 820 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22994/2018

In tema di arbitrato libero, la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l'emissione del lodo, sia dai difensori privi di procura speciale, purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, e l'accertamento dell'intervenuto accordo, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, che, se congruamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza della corte di appello che, sulla base di una richiesta di rinvio ai fini dell'escussione dei testi fatta dall'avvocato della società ricorrente, aveva ritenuto implicitamente raggiunto tra le parti, che non avevano manifestato alcun dissenso al riguardo, un accordo per la proroga del termine per la pronuncia del lodo).

Cass. civ. n. 18607/2014

In tema di arbitrato, la proroga del termine per la pronuncia del lodo arbitrale, a norma dell'art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - non può essere ravvisata implicitamente nella concessione, ad opera degli arbitri, di un termine per memorie istruttorie su richiesta di una delle parti, ma postula l'effettiva ammissione di mezzi di prova, consentendosi altrimenti una proroga tacita del termine per la decisione senza il consenso di entrambi i contendenti, con inammissibile alterazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 24562/2011

In tema di arbitrato irrituale, la scadenza del termine per l'adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti siano indefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia, è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri, ma, per il carattere negoziale del rapporto, è possibile che le parti intendano concedere una proroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite. Ne consegue che la proroga del suddetto termine può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un differimento del termine per l'emissione del lodo, che dai difensori privi di mandato speciale, ma in tal caso è necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

Cass. civ. n. 4823/2009

In tema di arbitrato, la decorrenza del termine fissato dalle parti o dalla legge per la pronuncia del lodo è interrotto, ai sensi dell'art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006), dal momento in cui si determina la necessità della sostituzione degli arbitri e non da quando interviene il nuovo provvedimento di nomina, che, al contrario, costituisce il nuovo "dies a quo" per il decorso del termine predetto.

Cass. civ. n. 24866/2008

In tema di arbitrato, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 cod. proc. civ. (centottanta giorni, secondo il primo comma della norma nella versione anteriore alla modifica di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile nella specie "ratione temporis"), essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l'arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria.

Cass. civ. n. 6069/2004

Ai sensi dell'art. 820, quarto comma, c.p.c., il consenso alla proroga del termine per la decisione da parte degli arbitri, risultante da atto scritto, deve essere espresso personalmente dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale.

Cass. civ. n. 10910/2003

Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c., incombe sulla parte interessata l'onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale.

Cass. civ. n. 4992/2000

Gli arbitri ai quali le parti hanno assegnato un primo termine per statuire su alcuni capi della domanda, ed un secondo termine per definire la controversia, non possono prorogare quest'ultimo invocando l'art. 820, secondo comma, c.p.c. perché tale norma presuppone che entro l'unico termine stabilito dalle parti il mandato sia stato adempiuto almeno in parte.

Cass. civ. n. 8243/1995

Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1722, n. 1 c.c., applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale (come il mandato a transigere) sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., su istanza della parte che vi ha interesse.

Cass. civ. n. 574/1985

Nell'arbitrato irrituale gli arbitri, quali mandatari, esercitano un potere caratterizzato dalla sua derivazione dalla volontà delle parti anche nel momento della pronuncia conclusiva, la quale risolve la controversia in via negoziale, vincolando le parti alla stessa stregua di un loro atto di autonomia privata. Tali caratteri dell'istituto si riverberano sia sul ruolo dei difensori, che è quello di meri consulenti delle parti, essendo essi privi di quell'autonomia che è propria del loro ministero nell'ambito di un processo, sia sulla natura e sulla funzione del termine, ove prefissato, per la pronuncia del lodo, il quale si atteggia come «conformativo» del potere degli arbitri e alla cui osservanza è subordinata non la sola regolarità della prestazione, ma la riferibilità della loro determinazione alla volontà dei compromittenti. Ne consegue che la proroga del termine concordata dai difensori non muniti di mandato speciale non è vincolante per la parte che abbia negato il proprio consenso alla proroga medesima. In tema di arbitrato irrituale qualora le parti abbiano rimesso a terzi la risoluzione di una controversia avente ad oggetto diritti reali immobiliari, il patto di proroga del termine per la pronuncia del lodo richiede la forma scritta ad substantiam, in applicazione del principio secondo cui il mandato (o la modifica dei termini di un mandato) a concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità. In mancanza di detta forma scritta l'esistenza del patto di proroga non può essere desunta da elementi presuntivi, come il comportamento delle parti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 820 Codice di procedura civile

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Giampaolo V. chiede
mercoledì 11/01/2017 - Campania
“avendo prorogato di 180 giorni il termine per il deposito del lodo in arbitrato rituale per aver ammesso ed espletato consulenza tecnica di ufficio, può il collegio arbitrale ottenere una ulteriore proroga di giorni 90 su accordo scritto delle parti, oppure a seguito di emissione di lodo parziale e non definitivo?”
Consulenza legale i 18/01/2017
La risposta al quesito si trova nel testo dell’art. 820 c.p.c. relativo al “termine per la decisione” nell’arbitrato rituale.

La suddetta norma, in ordine alla proroga del termine stabilito su accordo delle parti o dalla legge, così recita, nella sua prima parte: “(…) In ogni caso il termine può essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza.”
Quella descritta è la cosiddetta “proroga consensuale” del termine per il lodo e, data la sua natura, secondo gli studiosi deve ritenersi consentita anche più di una volta ed anche successivamente alla scadenza del termine (originario o prorogato).

Esiste, poi, una proroga “di legge”, prevista e disciplinata nel prosieguo dell’articolo 820 c.p.c.: “Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.”
Come si può leggere, è possibile una proroga di 180 giorni nei singoli casi previsti (come è accaduto nella fattispecie al nostro esame, in cui la proroga è stata disposta per l’espletamento di una CTU), tuttavia – nell’ambito di ogni singola ipotesi – la proroga in questione è consentita una sola volta.

Ciò significa, tornando al quesito, che – poiché la prima proroga è stata disposta per ragioni attinenti alla prova – sarà possibile ottenerne una successiva solo sulla base di diverso presupposto, come l’emissione di lodo parziale.
Ciò si desume inequivocabilmente dal testo della norma in esame, ma trova conferma anche nella giurisprudenza più recente, come Cassazione civile, sez. I, 22/06/2016, n. 12950, la quale, nella parte motiva, conferma il significato dell’art. 820 c.p.c. nella versione successiva alla riforma del 2006, ed al contempo ritiene che anche nella vigenza della vecchia formulazione della norma, fosse possibile attribuirle lo stesso significato: “In materia di arbitrato, l'art. 820, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma del 2006), secondo cui quando debbano essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato un lodo non definitivo gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine, va interpretato nel senso che la locuzione "per una sola volta" va riferita a ciascuno dei due tipi di circostanze giustificative della proroga.

Nel caso, invece, si voglia beneficiare di ulteriori proroghe bisognerà necessariamente ricorrere allo strumento della proroga “consensuale” sopra descritta, ovvero dovranno essere le parti, concordemente, a richiederla per iscritto agli arbitri.

Attenzione, tuttavia, che la libertà delle parti incontra comunque dei limiti, nel senso che non è consentito a queste ultime prorogare all’infinito il procedimento.
A tal proposito è molto chiara Cassazione civile, sez. I, 19/01/2015, la quale - chiamata a giudicare sulla validità di un verbale in cui “le parti presenti, unitamente ai rispettivi difensori", avevano dispensato il collegio "dal rispetto dei termini contrattuali e legali", ne ha statuito l’illegittimità, precisando: “In primo luogo deve richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte, circa la natura indefettibile del termine nell'arbitrato (…). D'altra parte, come sostenuto anche da autorevole dottrina, la rilevata indefettibilità di un termine per la definizione del procedimento arbitrale (al quale normalmente si ricorre anche per ottenere una soluzione della controversia in tempi sensibilmente più brevi rispetto a quelli richiesti nell'ambito della giurisdizione ordinaria) comporta che l'affermazione, ripresa anche dalla corte territoriale, secondo cui il termine in questione è lasciato nella "piena disponibilità delle parti", debba intendersi nel senso che le parti possono stabilire un termine diverso e più ampio rispetto a quello stabilito, ma non possono rinunciarvi del tutto, prorogando "sine die" la durata del procedimento arbitrale (…) La delega agli arbitri di prorogare a loro piacimento, anche "ad libitum", la durata del procedimento arbitrale - in quanto contrastante con la sopra evidenziata indefettibilità del termine stesso - deve considerarsi nulla, e, quindi, sostituita di diritto dalle previsioni normative normalmente intese a disciplinare la durata del procedimento arbitrale.”
In definitiva, nel caso di specie, l’eventuale proroga richiesta ed autorizzata per iscritto dalle parti non potrà consistere nell’attribuzione gli arbitri di un generico potere di proroga del termine di legge, ma solamente nell’individuazione di un nuovo termine (che abbia, cioè, una durata diversa da quella di legge) oppure nel consenso ad un’ulteriore e seconda proroga della stessa durata di quella precedente.