(massima n. 1)
Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c., incombe sulla parte interessata l'onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale.