(massima n. 1)
In tema di arbitrato, la proroga del termine per la pronuncia del lodo arbitrale, a norma dell'art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - non può essere ravvisata implicitamente nella concessione, ad opera degli arbitri, di un termine per memorie istruttorie su richiesta di una delle parti, ma postula l'effettiva ammissione di mezzi di prova, consentendosi altrimenti una proroga tacita del termine per la decisione senza il consenso di entrambi i contendenti, con inammissibile alterazione del contraddittorio.