(massima n. 1)
Gli arbitri ai quali le parti hanno assegnato un primo termine per statuire su alcuni capi della domanda, ed un secondo termine per definire la controversia, non possono prorogare quest'ultimo invocando l'art. 820, secondo comma, c.p.c. perché tale norma presuppone che entro l'unico termine stabilito dalle parti il mandato sia stato adempiuto almeno in parte.