(massima n. 1)
In tema di arbitrato, la decorrenza del termine fissato dalle parti o dalla legge per la pronuncia del lodo č interrotto, ai sensi dell'art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006), dal momento in cui si determina la necessitā della sostituzione degli arbitri e non da quando interviene il nuovo provvedimento di nomina, che, al contrario, costituisce il nuovo "dies a quo" per il decorso del termine predetto.