(massima n. 1)
In tema di arbitrato, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non č applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 cod. proc. civ. (centottanta giorni, secondo il primo comma della norma nella versione anteriore alla modifica di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile nella specie "ratione temporis"), essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l'arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria.