(massima n. 1)
In tema di arbitrato irrituale, la scadenza del termine per l'adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti siano indefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia, č essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri, ma, per il carattere negoziale del rapporto, č possibile che le parti intendano concedere una proroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite. Ne consegue che la proroga del suddetto termine puō essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltā di transigere e dei pių ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilitā di concedere un differimento del termine per l'emissione del lodo, che dai difensori privi di mandato speciale, ma in tal caso č necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontā delle parti, č rimesso all'apprezzamento del giudice del merito ed č insindacabile in sede di legittimitā se congruamente e correttamente motivato.