Cass. civ. n. 23651/2011
In tema di arbitrato, non si configura come rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, relativa a controversia avente ad oggetto il rilascio di locali ceduti in affitto, la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei relativi canoni scaduti, trattandosi di azioni diverse per "petitum" e "causa petendi".
Cass. civ. n. 18679/2011
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, anche quando la forma scritta sia richiesta soltanto "ad probationem", necessita comunque di un'espressa approvazione da parte dei contraenti; ne consegue che tale clausola, se predisposta e sottoscritta, in relazione ad un contratto di compravendita, dal solo mediatore, in forma generica ed indeterminata e senza la previsione di garanzia secondo cui le parti hanno comunque la facoltà di opporvisi (cd. clausola di salvaguardia), deve ritenersi non legittimamente stipulata.
Cass. civ. n. 15474/2011
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. (Rigetta, Venezia, 04/10/2007).
Cass. civ. n. 20504/2010
Il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per la validità della clausola compromissoria, ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., non postula indefettibilmente che la volontà contrattuale sia espressa in un unico documento, avuto riguardo all'autonomia di detta clausola rispetto al contratto cui essa accede. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta in un disciplinare che ciascuna parte aveva firmato sulla propria fotocopia prodotta in giudizio in testi identici e non disconosciuta). (Cassa con rinvio, App. Roma, 24/11/2003).
Cass. civ. n. 2256/2007
Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri, dovendosi interpretare la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e la relativa accettazione come concorde volontà di compromettere la lite in arbitri (nel caso di specie, nell'ambito di un contratto d'appalto il cui capitolato speciale conteneva una clausola compromissoria, una delle parti aveva nominato il suo arbitro e l'altra, in adesione all'iniziativa, aveva nominato il proprio).
Cass. civ. n. 8575/2005
Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. (Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che contenesse la previsione di un arbitrato rituale una clausola contrattuale che aveva previsto una soluzione extragiudiziale della controversia - di natura tecnica ed affidata in prima battuta ai rispettivi tecnici - per le sole vertenze relative alle modalità d'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto).
Cass. civ. n. 13830/2004
Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che contenesse la previsione di un arbitrato rituale una clausola contrattuale che limitava il potere cognitivo dell'arbitro alle sole vertenze relative all'interpretazione del contratto, con facoltà dell'arbitro di richiedere pareri non vincolanti ad esperti di sua scelta, tenendo conto di una lettera in cui l'arbitro designato aveva escluso che l'incarico potesse riguardare la definizione di insorgente controversie).
Cass. civ. n. 5540/2004
In tema di arbitrato rituale, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 807 c.p.c. è soddisfatto quando la volontà negoziale di compromettere la causa è contenuta in un atto scritto, ciò che è ravvisabile, per un contratto di appalto redatto per iscritto, ogni qual volta sia in esso contenuto un richiamo a norma regolamentare che preveda l'espletamento dell'arbitrato, risultando - ad esempio - una inutile duplicazione la riproduzione in atto autonomo della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
Cass. civ. n. 10229/1997
L'art. 807, comma terzo, c.p.c., nel dichiarare applicabili al compromesso (e, per il principio di autonomia che lo contraddistingue, alla clausola compromissoria) le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non esclude, in via di principio, il potere del direttore generale (eventualmente in via congiunta con altro dirigente, quale un direttore centrale) di stipulare clausole compromissorie riferite a contratti alla cui conclusione egli risulti legittimamente autorizzato. In tema di attività di impresa, il criterio discretivo tra «ordinaria» e «straordinaria» amministrazione non può, difatti, ritenersi quello del carattere cosiddetto «conservativo» dell'atto posto in essere (valido, al contrario, in relazione all'amministrazione del patrimonio dell'incapace), essendo, al contrario, necessariamente sotteso alle vicende imprenditoriali il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l'indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione «normale» (e, quindi, «ordinaria») del tipo di impresa di cui si tratta (ed in considerazione delle dimensioni in cui essa viene esercitata). Se, pertanto, gli atti che modificano le strutture economico-amministrative sostanziali dell'azienda sono da considerarsi di «straordinaria amministrazione», la stipulazione di una clausola compromissoria non può, ex se, qualificarsi come tale, con la conseguenza che (tanto un amministratore, quanto) lo stesso direttore generale della società deve ritenersi abilitato alla stipulazione della clausola predetta non soltanto per effetto di una specifica attribuzione di potere in tal senso (da parte dell'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo) ma anche se detto potere inerisca alla stessa natura dei compiti affidatigli (come nel caso di autorizzazione alla conclusione di determinati contratti in nome e per conto della società).
Cass. civ. n. 4856/1995
Anche con riguardo al compromesso ed alla clausola compromissoria, il requisito della forma scritta ad substantiam (artt. 807, 808 c.p.c.) non richiede che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell'una o dell'altra parte, ma deve ritenersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo. (In forza di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria, anche quanto alle modalità di nomina degli arbitri, risultava dalla successione e correlazione di una serie di atti intercorsi tra gli interessati).
Cass. civ. n. 22/1986
Con riguardo a clausola compromissoria, i cui requisiti di validità ed efficacia devono essere riscontrati in modo autonomo rispetto a quelli richiesti per il contratto, al quale accede, la forma scritta, prescritta dall'art. 807 c.p.c., può ritenersi sussistente solo quando l'accordo compromissorio si estrinsechi in un unico documento, ovvero in due documenti contenenti la proposta di compromesso e la relativa accettazione. Al fine indicato, pertanto, non è sufficiente una proposta scritta di compromesso, quando la risposta scritta dell'altra parte non contenga un'espressa volontà di adesione al compromesso stesso, ma si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso, presupponendone l'esistenza (nella specie, contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato verbalmente).