(massima n. 1)
In tema di arbitrato rituale, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 807 c.p.c. č soddisfatto quando la volontā negoziale di compromettere la causa č contenuta in un atto scritto, ciō che č ravvisabile, per un contratto di appalto redatto per iscritto, ogni qual volta sia in esso contenuto un richiamo a norma regolamentare che preveda l'espletamento dell'arbitrato, risultando - ad esempio - una inutile duplicazione la riproduzione in atto autonomo della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.