(massima n. 1)
Il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per la validitą della clausola compromissoria, ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., non postula indefettibilmente che la volontą contrattuale sia espressa in un unico documento, avuto riguardo all'autonomia di detta clausola rispetto al contratto cui essa accede. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta in un disciplinare che ciascuna parte aveva firmato sulla propria fotocopia prodotta in giudizio in testi identici e non disconosciuta). (Cassa con rinvio, App. Roma, 24/11/2003).