(massima n. 1)
Anche con riguardo al compromesso ed alla clausola compromissoria, il requisito della forma scritta ad substantiam (artt. 807, 808 c.p.c.) non richiede che la volontą negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell'una o dell'altra parte, ma deve ritenersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo. (In forza di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria, anche quanto alle modalitą di nomina degli arbitri, risultava dalla successione e correlazione di una serie di atti intercorsi tra gli interessati).