(massima n. 1)
Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che contenesse la previsione di un arbitrato rituale una clausola contrattuale che limitava il potere cognitivo dell'arbitro alle sole vertenze relative all'interpretazione del contratto, con facoltą dell'arbitro di richiedere pareri non vincolanti ad esperti di sua scelta, tenendo conto di una lettera in cui l'arbitro designato aveva escluso che l'incarico potesse riguardare la definizione di insorgente controversie).