(massima n. 1)
Nell'ipotesi di notificazione dell'intimazione di sfratto ad una persona giuridica mediante consegna di copia dell'atto ad uno dei soggetti indicati dall'art. 145, primo comma c.p.c. non è necessaria la spedizione dell'avviso all'ente intimato prevista dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., atteso che tale adempimento è previsto solo in caso di notifica non a mani proprie del soggetto intimato, ipotesi non configurabile nel caso di notifica a persona giuridica, in quanto l'art. 138 c.p.c. prevede la «notificazione a mani proprie» solo in relazione a persone fisiche; ne consegue che non può considerarsi nulla la notifica dell'intimazione di sfratto ad un Comune che, come nella specie, sia stata effettuata presso il palazzo municipale mediante consegna di copia al capo ufficio di segreteria e non sia stata seguita dalla spedizione dell'avviso prevista dall'ultimo comma del citato art. 660.