(massima n. 1)
L'irregolarità della notificazione dell'intimazione di sfratto non determina, direttamente e immediatamente, la nullità del provvedimento di convalida; questo, al contrario, conserva la sua piena efficacia di titolo esecutivo, salvo il diritto della parte intimata di far valere le sue ragioni contrarie nel procedimento di opposizione alla convalida, e cioè in sede di merito, al fine di rimuovere il titolo esecutivo: la medesima irregolarità, pertanto, non può costituire motivo valido per l'opposizione all'esecuzione, in quanto la norma dell'art. 668 c.p.c. esaurisce ogni possibilità di difesa fondata sui vizi del procedimento che ha condotto alla emanazione del provvedimento di convalida nel giudizio di opposizione dopo la convalida (cosiddetta opposizione tardiva).