(massima n. 1)
La notificazione del decreto ingiuntivo, oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia, comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, e, quindi, rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilitą del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Pertanto, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su opposizione dell'intimato proposta per eccepire detta inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare quell'eccezione, traendone le necessarie implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore.