(massima n. 1)
L'onere del creditore istante di notificare il decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla pronuncia, a pena d'inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., deve ritenersi assolto, in ipotesi di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, con il compimento, entro il predetto termine, delle formalitą prescritte dall'art. 143 primo e secondo comma c.p.c., mentre resta a tal fine irrilevante che non sia ancora scaduto il termine di venti giorni dal compimento di quelle formalitą, fissato dal terzo comma del citato art. 143 c.p.c. per il perfezionamento della notificazione medesima rispetto al destinatario dell'atto.