(massima n. 2)
Se un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 188 att. c.p.c., o con la procedura prevista dai primi due commi, o con autonoma domanda (ultimo comma); invece, se la notifica è nulla, l'inefficacia può esser fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.