(massima n. 1)
Qualora il debitore, con atto di opposizione avverso precetto intimatogli in forza di decreto ingiuntivo, contesti l'efficacia del titolo, per non essere stato il decreto stesso notificato nel termine di quaranta giorni dalla pronuncia (art. 644 c.p.c.), incombe al creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova del compimento e della tempestivitą di detta notifica, mediante esibizione dell'originale dell'ingiunzione, corredato della relazione dell'ufficiale giudiziario.