Le leggi speciali che integrano la norma in esame sono l'art. 11, R.D. 30.10.1933, n. 1611 (come modificato dall'art. 1, L. 25.3.1958, n. 260, poi dichiarato parzialmente incostituzionale con la sentenza C. Cost. 26.4.-8.7.1967, n. 97) e l'art. 10, L. 3.4.1979, n. 103.
In particolare, per effetto dell’art. 11, R.D. 30.10.1933, n. 1611, l'
Avvocatura dello Stato deve intendersi domiciliataria
ex lege delle notificazioni degli atti introduttivi di giudizio in cui
parte convenuta è un'amministrazione dello Stato, salvo deroghe espressamente previste per legge; la notificazione va pertanto effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale deve svolgersi il giudizio.
Tale regola non si applica nei casi in cui vi sia una mera facoltà di farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato.
A differenza di quanto può valere per il difensore privato, nel caso dell’avvocatura dello stato il rapporto di rappresentanza preesiste al sorgere del giudizio.
A tale generale domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato si deroga nel caso di giudizi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge 689/1981; infatti, secondo il disposto dell’art. 23 di tale legge, la notifica va effettuata direttamente presso l'Autorità che ha emanato l'ordinanza la quale, nell’ipotesi in cui sia un'amministrazione dello Stato, può anche decidere di costituirsi in proprio, ovvero senza il patrocinio dell'Avvocatura.
Analoga deroga alla generale domiciliazione delle amministrazione dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato si ha nell'ambito del processo tributario, in quanto alla rappresentanza obbligatoria del Ministero da parte dell'Avvocatura medesima è subentrata la facoltà delle agenzie fiscali di avvalersi di detto patrocinio.
Altra deroga ricorre, infine, nel caso di colui il quale, munito di
titolo esecutivo, sia creditore di una pubblica amministrazione; questi ha l'onere di notificare il
precetto, atto di natura non processuale, direttamente all'ufficio amministrativo debitore, ai sensi dell’
art. 144 del c.p.c. e
art. 480 del c.p.c. ultimo comma, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, ex art. 11, R.D. 30.10.1933, n. 1611, norma che attiene soltanto agli atti giudiziali (l'eventuale invalidità della notificazione non sarebbe neppure sanabile ex
art. 156 del c.p.c., norma che concerne soltanto gli atti del processo).
Da ciò se ne fa conseguire che il precetto notificato presso l'Avvocatura dello Stato, in quanto soggetto diverso dal suo destinatario, deve ritenersi del tutto inefficace, poichè non conoscibile da quest'ultimo (e quindi, inidoneo anche al fine dell'interruzione della
prescrizione ex
art. 2943 del c.c.).
A norma dell'art. 3, L. 25.3.1958, n. 260, le notificazioni alle amministrazioni dello stato devono essere fatte in persona del ministro in carica, senza che possa farsi eccezione in relazione al giudice davanti al quale l'amministrazione dello stato è citata.
La erronea notificazione di un atto direttamente ad una amministrazione, anziché all’Avvocatura, dà luogo a nullità della notifica, sanabile
ex tunc con la
costituzione in giudizio della amministrazione convenuta.
Al contrario, in caso di atti indirizzati ad enti pubblici nei confronti dei quali non opera la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, la notifica deve eseguirsi, a norma degli artt. 144 e 145 c.p.c., presso la
sede dell'ente, mediante consegna di copia al rappresentante, e sarebbe affetta da inesistenza la notificazione eseguita presso l'Avvocatura dello Stato anziché presso la sede dell'Ente.
Le notificazioni alle amministrazioni dello stato si fanno negli orari di cui all'
art. 147 del c.p.c., senza che debba tenersi conto dell'orario in cui l'ufficio è aperto.
Con particolare riferimento alle notifiche da effettuare alle Regioni, va detto che, poiché le Regioni a statuto ordinario hanno una mera facoltà di farsi rappresentare e difendere dall’avvocatura dello Stato, per esse vale il combinato disposto degli artt. 25 e 144 c.p.c., norme dalle quali discende l’onere di notificare l’atto presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi a cui è portata la causa, ma soltanto se le Regioni si avvalgono di tale facoltà (in caso contrario l’atto dovrà essere indirizzato direttamente presso gli uffici della Regione, in persona di colui che la rappresenta).
Quanto appena detto non vale per le Regioni a Statuto speciale (esclusa la Sardegna), le quali hanno l’obbligo di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.
Si propone qui di seguito la formula utilizzabile per la relata di notifica
Corte d’Appello/Tribunale di…….
U.N.E.P.
Relata di notifica
Ad istanza di come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e protesti presso la Corte d’Appello/il Tribunale di …..,
ho notificato, ex art. 144 cpc, il su esteso atto a
Ministero di………………, in persona del Ministro
pro tempore, presso il competente ufficio della Avvocatura dello Stato di ……………………………………… consegnandone copia conforme all’originale a mani di …………………………….. capace e che ne cura la consegna.
…………….(
luogo e data)
Timbro e firma dell’ufficiale giudiziario