La notifica effettuata al di fuori degli orari qui previsti è affetta da nullità relativa, potendo essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse tale limite è stabilito, mediante il legittimo rifiuto di ricevere l’atto.
Da ciò se ne è fatto conseguire che nessuna nullità ricorre nel caso di notifica effettuata fuori orario ma senza accesso dell’
ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, ciò che può accadere nel caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale o ex art. 140 cpc (in questi casi l’orario dell’art. 147 è sostituito da quello di apertura degli uffici presso cui devono essere compiute le formalità di
notificazione).
Da questa norma, comunque, non se ne può far discendere che nella relata di notifica debba essere indicata oltre che la data, anche l’ora della notificazione.
Le notifiche alle amministrazioni dello Stato, invece, si fanno ex
art. 144 del c.p.c. e negli orari previsti dalla presente norma, senza che possa rilevare il tempo in cui l’ufficio è aperto al pubblico.
Dal necessario rispetto degli orari previsti da questa norma se ne è fatto conseguire che, nell’ipotesi di un atto di
impugnazione eseguito l’ultimo giorno utile ed oltre l’ora qui indicata, si determina la
decadenza del diritto della parte di proporre impugnazione per compiuto decorso del
termine.
Per effetto della Riforma Cartabia sono stati aggiunti due commi alla norma in esame, al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, volendosi così dare attuazione alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 75 del 2019 che, con riferimento alla notifica di un atto in materia civile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui
ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il
destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Viene, dunque, previsto che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario, e precisamente:
- per il notificante al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
- per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7.