(massima n. 1)
A seguito della trasformazione in ente pubblico economico e della cessazione della connotazione dell'A.N.A.S. come amministrazione statale, sono divenute inapplicabili a tale ente le norme dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 e dell'art. 25 c.p.c., con la conseguenza che la notificazione di un atto introduttivo del giudizio all'ente doveva avvenire nel rispetto della norma dell'art. 145 c.p.c. e, quindi, presso la sua sede legale e che una notificazione presso un suo compartimento regionale era affetta da nullitą, per inosservanza del luogo di notificazione previsto da detta norma del codice di procedura civile.