(massima n. 1)
A norma dell'art. 3 della legge n. 260 del 1958, le notificazioni alle amministrazioni dello Stato devono essere fatte alla persona del ministro in carica, senza che possa farsi eccezione in relazione al giudice davanti al quale l'amministrazione dello Stato č citata, salvo che norme speciali non dispongano in senso contrario; l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto va notificato, deve essere eccepito, a norma dell'art. 4, legge citata, dall'Avvocatura dello Stato a pena di decadenza alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto andava notificato e, in caso di tempestiva proposizione dell'eccezione, il giudice fissa un termine entro il quale l'atto va rinnovato.