(massima n. 1)
Le conseguenze dell'abusivo frazionamento del credito non si esauriscono sul piano della sola regolazione delle spese processuali, ma comportano l'inammissibilitą delle domande separatamente proposte, ferma restando la possibilitą di riproporle in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito di una convenzione che dia conto della riconducibilitą delle singole prestazioni ad una relazione unitaria.