(massima n. 1)
Nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltā del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 c.p.c., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, č incensurabile in sede di legittimitā. ( Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito da un lato della domanda di rilascio di un immobile per sopravvenuta mancanza del titolo e di risarcimento del danno conseguente e, dall'altro, della richiesta di compensazione di tale debito con altri crediti, si č pronunciato, con sentenza non definitiva, sulla richiesta di rilascio, riservando al prosieguo le questioni relative alla quantificazione del danno ed alla possibilitā di operare la compensazione).