Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29622 del 18 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di divisione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza in base al cumulo soggettivo non è possibile perché l'art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche e, inoltre, l'art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte, anche non altrimenti connesse, possano essere proposte davanti al medesimo giudice, permette la deroga, per espresso richiamo al comma 2 dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, cosicché, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per motivi di connessione soggettiva non è consentita.

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