(massima n. 1)
L'atto di riassunzione del processo dev'essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale, solo ove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltą di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, delimitando cosģ ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri.