Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16385 del 12 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, cosģ imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualitą necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.

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