(massima n. 1)
La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, cosģ imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualitą necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.