(massima n. 1)
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltą di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attivitą svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.