La Riforma Cartabia ha dato attuazione al progressivo mutamento della posizione del
minore nel processo, il quale non viene più visto come mero soggetto destinatario di decisioni sulla sua vita e sui suoi legami familiari, assunte dal giudice, dai genitori e dal tutore, ma adesso anche come titolare di diritti e interessi propri.
Occorre anche evidenziare che la Riforma, proseguendo la strada di prestare maggior ascolto al minore, ha riconosciuto in favore dell’ultraquattordicenne una legittimazione a richiedere autonomamente la nomina del curatore sociale, richiesta che deve obbligatoriamente essere attuata dal giudice.
Nei primi due commi della norma il
curatore speciale del minore si presenta come una figura processuale, chiamato a rappresentare lo stesso minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
Al terzo comma, invece, lo stesso curatore speciale assume una posizione di natura sostanziale, considerato che opera, su mandato del giudice, al di fuori del processo e per situazioni specifiche.
Il curatore termina la sua funzione con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina,
Analizzando nel dettaglio la norma, al primo comma viene disposto che il giudice, sia su richiesta di parte (p.m. o l’altro genitore) che d’ufficio, debba, a pena di nullità, procedere alla nomina del curatore speciale in quattro ipotesi tassative:
- nei casi in cui il
pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro
- in caso di adozione di provvedimenti ex
art. 403 del c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e ss.
Legge sull'adozione;
- nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata
rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
Gli effetti della mancata nomina del curatore sono la declaratoria di nullità insanabile ed assoluta di tutti gli atti compiuti nel procedimento, nullità che può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, infatti, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell’intero procedimento, per violazione del diritto di difesa di cui all’
art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità.
Il secondo comma attribuisce al giudice il
potere discrezionale di decidere se procedere alla nomina del curatore in tutte quelle situazioni in cui i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Il giudice, nel rispetto del principio del
contraddittorio, deve, anche se in modo conciso, motivare il proprio provvedimento.
Leggendo le norme ci si accorge che il legislatore, per introdurre la figura del curatore speciale del minore, ha voluto sostituire, il concetto di conflitto d’interessi (che sussiste quando il rappresentate legale del minore sia portatore, anche solo in potenza ed in astratto, di un interesse personale diverso da quello che sarebbe invece corrispondente all'interesse del minore), con quello di inadeguatezza.
Il potere di rappresentanza processuale del minore che compete al curatore speciale, comporta la possibilità che lo stesso svolga una serie di attività:
- costituirsi in giudizio;
- prendere posizione sulle richieste dei genitori, dei Servizi sociali, del CTU nominato dal giudice;
- formulare le proprie domande e avanzare istanze istruttorie sulle domande in cui sussiste un interesse del minore.
Il terzo comma si occupa anche del delicato tema dell’ascolto del minore parte del curatore speciale.
Viene qui espressamente precisato che il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi del terzo comma dell’art. 315 bis del c.p.c. in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, nel rispetto dei limiti di cui all’
art. 473 bis 4 del c.p.c..
L’ultimo comma, infine, è dedicato alle ipotesi in cui può essere chiesto da una categorie di parti processuali (il minore di anni quattrodici anni, i genitori che esercitano la responsabilità, il tutore o dal pubblico ministero) la revoca del curatore speciale, con una istanza motivata in presenza di gravi inadempienze, oppure in tutte quelle situazioni in cui mancano o sono venuti meno i presupposti che avevano giustificato la sua nomina (ad esempio, nel caso in cui il minore abbia raggiunto la
maggiore età).
Sulla istanza di revoca il
Presidente del Tribunale o il giudice delegato si pronuncia con
decreto non impugnabile.