(massima n. 1)
Non può applicarsi l’esimente prevista dall’art. 4 legge n. 689/1981 o alternativamente dall’art. 54 c.p., in caso di sosta vietata, in prossimità d’intersezione stradale, giustificata dall’esigenza di consegnare in breve tempo merce deteriorabile, per necessità lavorative, senza riscontri probatori a sostegno dell’esistenza dello stato di necessità. Deve, pertanto, ritenersi del tutto carente di motivazione, la pronuncia che annulli la sanzione amministrativa fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dell’opponente e in assenza di una valida motivazione sulla riconduzione dei fatti allegati all’esimente applicata, essendo del tutto insufficiente il generico riferimento a necessità lavorative e all’occupazione dello spazio destinato al carico e scarico merci.