(massima n. 1)
La sosta del veicolo in corrispondenza d’intersezione stradale non integra l’infrazione amministrativa di divieto di fermata se dettata dall’esigenza, non differibile, del conducente, invalido e munito di apposita autorizzazione (nella specie, esigenza di sottoporsi a terapia oncologica programmata), quando il parcheggio del veicolo non comporti intralcio alla circolazione, trovando applicazione l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 legge 689/81.